Art. 3.

      1. Al fine dell'attuazione della presente legge, le istituzioni scolastiche, da sole o consorziate tra loro per raggiungere una popolazione scolastica minima di mille alunni, possono avere a disposizione, per la durata dell'anno scolastico e negli orari di attività didattica, un medico fornito della specializzazione in medicina scolastica, che assume il ruolo di medico scolastico.
      2. L'assunzione del medico può essere concordata con la ASL, se questa è fornita di personale specializzato. Per l'accesso al servizio è stipulata apposita convenzione, con il versamento alla stessa azienda di una quota pagata direttamente dagli alunni non superiore a 2,5 euro mensili per nove mesi. Per i meno abbienti la quota è a carico del comune di appartenenza.
      3. Ove l'ASL non possa provvedere, le istituzioni scolastiche indicono un concorso per soli titoli e provvedono direttamente alla retribuzione del medico.
      4. Il personale medico presente nell'istituzione scolastica coordina e svolge opera di prevenzione e di informazione sanitaria, rileva le esigenze e propone interventi specialistici, provvede, ove richiesto, ad interventi di pronto soccorso.